`L'UE codifica gli standard di marketing per l'olio d'oliva - Olive Oil Times

L'UE codifica norme di commercializzazione per l'olio d'oliva

Di Julie Butler
18 gennaio 2012 19:35 UTC

Nell'interesse di "chiarezza e razionalità ”, l'Unione Europea ha pubblicato una versione aggiornata del suo regolamento relativo agli standard di marcatura dell'olio d'oliva.

Il n. 29/2012 dell'UE, del 13 gennaio 2012, codifica le modifiche sostanziali apportate dall'introduzione nel 1019 del regolamento 2002 sulle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.

Resta inteso che il regolamento, in gran parte dedicato ai requisiti di etichettatura intesi a proteggere e informare i consumatori, si limita a fornire una copia pulita delle norme così come emendate e non introduce nuove disposizioni.

Indicazioni geografiche

Nuove pretese di etichettatura che coinvolgono 'L'olio d'oliva Made in Italy ha recentemente riportato in primo piano il tema delle origini. Lo dice Coldiretti, una delle principali organizzazioni agricole italiane trovato in un sondaggio che quattro bottiglie su cinque di olio extravergine di oliva in vendita in Italia contengono miscele di oli di altri paesi ma i consumatori spesso hanno bisogno di una lente d'ingrandimento per leggerlo sull'etichetta.

Il regolamento UE chiarisce che nel caso di miscele di oli extra vergini o vergini di oliva provenienti da più di uno stato membro dell'UE o di un paese extra UE, l'etichetta dovrebbe descrivere la denominazione di origine utilizzando una delle seguenti menzioni, a seconda dei casi:

(I) 'miscela di oli d'oliva di origine dell'Unione europea »o un riferimento all'Unione;

(Ii) 'miscela di oli d'oliva non originari dell'Unione europea »o un riferimento all'origine al di fuori dell'Unione;

(III) 'miscela di oli di oliva di origine dell'Unione europea e non di origine dell'Unione europea »o un riferimento all'origine all'interno e al di fuori dell'Unione.

Nel caso di olio d'oliva vergine o extra vergine estratto in un frantoio situato in uno Stato membro dell'UE o in un paese non UE diverso da quello in cui sono state raccolte le olive, la denominazione di origine deve contenere le seguenti parole: "(extra) virgin olive olio ottenuto in (l'Unione o il nome dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (l'Unione o il nome dello Stato membro o del paese terzo interessato) ”.

Vinacce e altre categorie di olio d'oliva

Nel caso dell'olio di sansa di oliva, il regolamento prevede che le etichette rechino, in lettere chiare e indelebili, le seguenti informazioni sulla categoria: 'olio comprendente esclusivamente oli ottenuti trattando il prodotto ottenuto dopo l'estrazione di olio d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive, oppure 'olio comprendente esclusivamente oli ottenuti dalla lavorazione della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive ».

Nel caso dell'olio d'oliva l'etichetta deve indicare: 'olio contenente esclusivamente oli di oliva sottoposti a raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive.

Per l'olio di oliva vergine è: 'olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente con mezzi meccanici ».

E nel caso dell'olio extra vergine di oliva: 'olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici ».



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