`Nuova legge dell'UE sulle origini dei prodotti agricoli - Olive Oil Times

Nuova legge europea sulle origini dei prodotti agricoli

Di Virginia Brown Keyder
17 dicembre 2012 21:22 UTC

A Wall Street Journal tentativo di umorismo contenuto in un articolo del 2009, "English Village Tries to Milk Un legame con il suo passato di formaggio "(1) è una buona indicazione del grado di incomprensione e possibile derisione da parte dei commentatori statunitensi sul sistema di protezione dell'Unione europea (UE) 'Indicazioni geografiche (PDI) e denominazioni di origine (DOP) e specialità tradizionali garantite (TSG) ».

Per chiarire, consolidare e aggiornare la forma distintamente europea di proprietà intellettuale (PI) affrontata nell'articolo del WSJ, l'UE ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2012 un nuovo regolamento che entrerà in vigore all'inizio di gennaio 2013 (2) . Il regolamento è di notevole importanza non solo per il settore dell'olio d'oliva, ma anche per una gamma più ampia di prodotti ora ammissibili alla protezione. (3)

Proprio come l'introduzione della pratica dell'inscatolamento e dell'imbottigliamento ha dato origine all'uso del marchio alla fine del 19th secolo, quindi la struttura con cui la precisa provvidenza di olio d'oliva può essere garantita attraverso metodi scientifici avanzati è ora la base di un importante strumento di marketing.

Ciò è particolarmente importante per l'UE, data la crescente domanda di prodotti agricoli e specialità alimentari europei di fascia alta almeno tra i livelli più alti di una fascia crescente di consumatori mondiali affamati di gusti documentati e lo stato che deriva dalla conoscenza e dal consumo degli oli d'oliva europei. Inoltre, DOP e IGP facilitano la tracciabilità e contribuiscono a promuovere la crescita del turismo dell'olio d'oliva europeo.

Il nuovo regolamento abroga i precedenti regolamenti separati (4) e li sostituisce con un'unica fonte giuridica. Inoltre introduce la protezione per nuovi termini di qualità opzionali come 'prodotti di montagna 'e (in un secondo momento) 'prodotti dell'isola ". Stabilisce nuovi requisiti di etichettatura, anche obbligatori 'Etichettatura UE e nuove protezioni per le risorse naturali, i paesaggi e il benessere degli animali da allevamento associati ai prodotti soggetti al regime.

Stabilisce inoltre procedure di verifica, controllo e opposizione e si occupa della conformità con altre aree del diritto dell'UE, tra cui la legislazione alimentare e aree specifiche di etichettatura come marchi, termini generici e nomi di varietà vegetali. Requisiti delle specifiche del prodotto, incluso il nome (che è protetto solo nelle lingue utilizzate per descrivere il prodotto nell'area geografica definita); caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche; e vengono anche fornite prove dell'origine del prodotto. Il regolamento prevede che saranno avviati nuovi sistemi di etichettatura per l'agricoltura locale e le vendite dirette nei prossimi anni.

Il regolamento fa parte di una nuova serie di iniziative politiche incorporate "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva " progettato per "fornire ai produttori gli strumenti giusti per identificare e promuovere meglio quelli dei loro prodotti che hanno caratteristiche specifiche, proteggendoli al contempo da pratiche sleali ".


Fonte:

1. John W. Miller, Wall Street Journal, dicembre 9, 2009.

2. Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari GU L 343/1 del 14.12.2012.

3. I prodotti non inclusi nell'elenco originale della politica agricola comune, ma che ora possono beneficiare della protezione del presente regolamento comprendono birra, cioccolato e prodotti derivati, pane, pasticceria, torte dolci, biscotti, bevande a base di estratti vegetali, pasta, sale, gomme e resine naturali, pasta di senape, fieno, olii essenziali, sughero, cocciniglia, fiori e piante ornamentali, cotone, lana, vimini, lino scotch, cuoio, pelliccia e piuma. I prodotti non inclusi nel regolamento comprendono bevande spiritose, vino aromatizzato o prodotti vitivinicoli ad eccezione dell'aceto di vino.

4. Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo ai prodotti agricoli e alimentari garantiti come specialità tradizionali, e regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine agricola prodotti e alimenti.

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